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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Premessa e nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a) il decreto
legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CE
dispone a protezione del consumatore che l'organizzazione ed il
venditore del pacchetto, cui il consumatore si rivolge, debbano essere
in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento della
loro attività (art. 3/1 lett. A d.lgs. 111/95)
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita
del pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 111/95), che è
documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di
garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di
Contratto.
La nozione di "pacchetto turistico" (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la
seguente:
"i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in
vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte":
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis)…. Che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
1) Fonti Legislative
La compravendita di pacchetto
turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto
applicabile nonche' dal Codice del Consumo.
2)
Informazione obbligatoria. Scheda tecnica
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi
dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della
polizza assicurativa responsabilita' civile;
- periodo di
validita' del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalita' e
condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
- cambio di
riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma
2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.
4) Pagamenti
La misura dell'acconto, fino
ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare
all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il
saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di
diritto.
5)
Recesso del consumatore
Il
consumatore puo' recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo
di cui al precedente art. 6 in misura superiore al 10%;
- Modifica in modo
significativo di uno o piu' elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
- Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- Ad usufruire di un
pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- Alla restituzione
della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
- Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzazione si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al
netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della
penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo (oltre all'eventuale costo individuale di
gestione pratica).
- Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
6) Modifica o
annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Prima della partenza
l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o piu' elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e
la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta
di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del
2° e 3° comma dell'articolo 8. Il consumatore puo' esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonche' per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l'organizzatore che annulla (art. 33 lett. eCod. del Consumo),
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
7) Modifiche dopo la
partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un
fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri
e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
8) Sostituzioni
Il cliente rinunciatario puo'
farsi sostituire da altra persona sempre che: a. l'organizzatore ne sia
informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario; b. il sostituto soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari; c. il soggetto subentrante rimborsi
all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonche' degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalita' e condizioni
di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
9) Obblighi dei
partecipanti
In caso di viaggio all'estero,
i partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario,
nonche' dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonche' ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore e'
tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed e' responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il consumatore comunichera' altresi' per
iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l'attuazione.
10) Classificazione
alberghiera
La classificazione ufficiale
delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio e'
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
11) Regime di
responsabilità
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al
consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l'evento e' derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma e'
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle norme vigenti in materia.
12) Limiti del
risarcimento
Il risarcimento per danni alla
persona non puo' in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle
convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato
la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non puo'
superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle
persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi
oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
13) Obbligo di
assistenza
L'organizzatore e' tenuto a
prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al
consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
14) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell'esecuzione
del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore
dovrà a pena di decadenza altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
15) Assicurazione
contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese
nel prezzo, e' possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresi'
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
16) Fondo di garanzia
E' istituito presso la
Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività
Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore puo'
rivolgersi (ai sensi dell'art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la
tutela delle seguenti esigenze:
- rimborso del
prezzo versato;
- suo rimpatrio nel
caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresi' fornire un'immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
Trattamento dati personali
Si informa che tutti i dati
personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del
Decreto Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati personali e'
diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso
non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere
cancellati a richiesta del consumatore.
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